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Dichiarazione IVA annuale 2022 per i soggetti non residenti

Soggetto non residente che nello stesso anno d’imposta ha operato mediante rappresentante fiscale e identificandosi direttamente

Ai sensi dell’art. 17, terzo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell’identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, in tutti i casi in cui un soggetto non residente nel medesimo anno d’imposta abbia effettuato operazioni in Italia sia mediante rappresentante fiscale che identificandosi direttamente, considerata l’unicità del soggetto d’imposta, l’obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto da parte del soggetto operante alla data di presentazione della dichiarazione mediante un’unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui il soggetto non residente si è avvalso nel corso dell’anno. Per le modalità di compilazione in tali particolari ipotesi si forniscono, ad integrazione delle istruzioni di carattere generale, le seguenti istruzioni a titolo esemplificativo.

  1. Passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta
    • qualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato attraverso un rappresentante fiscale e successivamente si sia identificato direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli: 
      • nel frontespizio il soggetto non residente deve indicare la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA;
      • nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VM, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente; 
      • nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi del rappresentante fiscale. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA a suo tempo attribuita al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante per assolvere agli adempimenti IVA.
    • qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione, la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello ANR. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA e successivamente estinta. 
  2. Passaggio da identificazione diretta a rappresentante fiscale
    • qualora nel corso dell’anno cui la dichiarazione si riferisce il soggetto non residente abbia operato identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter e successivamente avvalendosi di un rappresentante fiscale, la dichiarazione deve essere costituita dal frontespizio e da due moduli: 
      • nel frontespizio devono essere indicati nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9 ed utilizzata dal rappresentante fiscale per assolvere agli adempimenti IVA. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6; 
      • nel modulo n. 01 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto della rappresentanza fiscale, compilando solo in tale modulo anche la sezione 2 del quadro VA, le sezioni 2 e 3 del quadro VL, nonché i quadri VC, VH, VM, VT, VX e VO riepilogativi di tutte le operazioni effettuate dal contribuente non residente;
      • nel modulo n. 02 devono essere indicate le operazioni effettuate avvalendosi dell’istituto dell’identificazione diretta indicando nel rigo VA1, campo 5, la partita IVA attribuita al soggetto non residente e dallo stesso utilizzata per assolvere direttamente gli adempimenti IVA e successivamente estinta. 
    • qualora il passaggio sia avvenuto tra il 1° gennaio e la data di presentazione della dichiarazione, la stessa, costituita da un solo modulo, deve essere presentata dal rappresentante fiscale indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente e la partita IVA attribuitagli a seguito della presentazione del modello AA7 o AA9. Nel riquadro dichiarante il rappresentante fiscale deve indicare i propri dati riportando il codice carica 6. Nel rigo VA1, campo 5, deve essere indicata la partita IVA attribuita in sede di identificazione diretta al soggetto non residente a seguito della presentazione del modello ANR.
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Aggiornata il: 16/03/2022