La difficoltà dell’inquadrare in modo semplice e schematico la tassazione delle criptovalute deriva dal fatto che questa, in Italia, non è oggetto di regolamentazione specifica.
Di conseguenza sarà necessario inquadrare per natura l’attività, al fine di applicare le norme fiscali più coerenti per assimilazione; con tutte le conseguenze del fatto in termini di opinabilità.
Più concretamente, oggi, l’inquadramento fiscale applicato alle criptovalute discende da interpretazioni di prassi, sostenute da alcuni appoggi giurisprudenziali: questo rende la normativa fumosa nella definizione dei suoi confini, e incerta a causa del suo continuo divenire.
Per chi non lo sapesse, il ciclo di vita di una criptovaluta è caratterizzato da tre momenti:
- la creazione (mining per gli esterofili o per i tecnici),
- il deposito
- e lo scambio.
In base alla configurazione attuale della disciplina sul tema, il momento impositivo è rappresentato dallo scambio: nel momento in cui la criptovaluta viene utilizzata per acquistare beni o servizi, o scambiata con diversa valuta (tradizionale o virtuale), essa diviene oggetto di tassazione.
In termini di obblighi dichiarativi, invece, sono interessati due momenti:
- lo scambio, che interessa la tassazione,
- e la detenzione, che può interessare il monitoraggio fiscale.