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Rettifica rendita catastale "proposta": i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Quadro normativo di riferimento e prassi

Il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti al catasto fabbricati si avvia a seguito della presentazione, da parte dell’utente interessato, delle dichiarazioni per 

  1. l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione
  2. e per le variazioni dello stato dei beni

redatte in applicazione delle disposizioni contenute nel citato D.M. n. 701 del 1994 e conformemente alle procedure di tipo informatico (DOCFA), che consentono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.

Ricordiamo brevemente che il citato decreto stabilisce, ai commi 2 e 3 dell’art. 1, che 

“Le dichiarazioni … sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare.” “Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decretolegge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto...”.


Attenzione va prestata al fatto che, in tema di efficacia della rendita iscritta negli atti catastali, l’art. 74 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 stabilisce che “1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso 5 decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.

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Aggiornata il: 18/03/2022