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Rettifica rendita catastale "proposta": i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Modalità e termini per la rettifica della rendita catastale proposta

La Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha confermato la posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria affermando che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva, indicato dal citato comma 3 dell’articolo 1 del D.M. n. 701 del 1994, non ha natura perentoria e non è stabilito a pena di decadenza.

In particolare, vi è un duplice ordine di ragioni che conduce alla qualificazione del termine come ordinatorio: 

  1. ad esso non è espressamente attribuita natura perentoria né dalla norma primaria, che ha attribuito al Ministro delle Finanze il potere di definire con proprio regolamento condizioni, modalità e termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione nello stato dei beni, né dalla norma regolamentare, che non prevede una specifica sanzione; 
  2. un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali sarebbe “assolutamente incompatibile” con la disciplina legislativa della materia (cfr. ordinanza n. 6218 del 2020).

In considerazione dei principi affermati dalla Suprema Corte si ribadisce, dunque che il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva, non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di verifica. Ciò in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fino a che l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva. 

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Aggiornata il: 18/03/2022