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Investimento 5.2 e contratti di sviluppo 2022

Natura, programmi di sviluppo, tipologia di interventi sostenuti, beneficiari e criteri di ammissibilità

Le domande di Contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti filiere produttive, anche emergenti, strategiche per lo sviluppo del sistema Paese. In sede di prima applicazione, sono ritenute strategiche le seguenti filiere: 

 

a

agroindustria

b

design, moda e arredo

c

Automotive

d

microelettronica e semiconduttori

e

metallo ed elettromeccanica

f

chimico/farmaceutico

 

Per espressa previsione almeno il 60% delle risorse  è destinata al sostegno dei programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui alle lettere b), c), d) ed e). 

In generale, i programmi di sviluppo concernenti le filiere di cui sopra possono essere realizzati:

  1. da più imprese operanti nella filiera di riferimento, a condizione che i singoli progetti    di   investimento risultino strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera medesima; 
  2. da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo presenti forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera medesima non partecipanti al programma di sviluppo, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni.  

Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni in commento: 

  1. attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  2. attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
  3. attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
  4. attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. 

Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/241, i programmi di sviluppo non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale applicabile nonché a quanto prescritto dalla circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021, ivi incluso l'utilizzo delle prove di sostenibilità.

In sede di presentazione dell'istanza di accesso, le imprese proponenti e aderenti assumono l'impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici  nonché,   nel caso in cui a seguito della realizzazione del programma  di   sviluppo sia previsto un incremento occupazionale, a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e  previa   verifica  della  sussistenza   dei  requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori:

  • che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito,
  • che risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, 
  • delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il Ministero dello sviluppo economico, in ogni caso, presidia e vigila, fornendo al soggetto gestore le direttive occorrenti, sul rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste per il raggiungimento dei risultati dell'investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del PNRR e adotta le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e per garantire il corretto utilizzo dei fondi.

Fonte:


Aggiornata il: 21/03/2022