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Investimento 5.2 e contratti di sviluppo 2022

Contratto di sviluppo: ambito di applicazione

La seconda parte del decreto in commento, riguarda i contratti di sviluppo. 

Ricordiamo brevemente che i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di:

  1. programmi di sviluppo industriale; 
  2. programmi di sviluppo per la tutela ambientale; 
  3. programmi di sviluppo di attività turistiche. 

I programmi di sviluppo possono prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità dei programmi di sviluppo stessi. 

In particolare, l’articolo 6 del decreto in commento, al fine  di  sostenere   più tangibilmente  lo  sviluppo   delle attività economiche, superando gli effetti negativi derivanti dalla crisi connessa al diffondersi della pandemia da COVID-19, colmando il divario di  investimenti  accumulato   dalle  imprese  a   causa  della predetta crisi, su richiesta dell'impresa e in relazione   ai  singoli progetti  costituenti   i  programmi  di   sviluppo,  le diverse  agevolazioni previste dal decreto del 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere  riconosciute  nel  rispetto   di  quanto previsto dalla sezione 3.13 del Quadro temporaneo. 

In generale le agevolazioni

  1. possono essere riconosciute con riferimento alle sole domande di contratto di sviluppo presentate al soggetto gestore entro i termini indicati nel provvedimento apposito, limitatamente ai programmi di investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle designate come «zone a» dalla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valevole per il periodo 2022-2027.
  2. possono essere riconosciute ai soli progetti di investimento di cui ai titoli II (Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo industriale e turistici) e IV (Progetti relativi a investimenti produttivi per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale) del decreto 9 dicembre 2014 che
    1. rivestono carattere di ecosostenibilità
    2. e che non trovano copertura in nessuno dei regimi applicabili o che possono trovarla unicamente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 o 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
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Aggiornata il: 21/03/2022