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Modello EAS entro il 31.03.2022 per le variazioni 2021

Remissione in bonis

In risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29.09.2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine per la presentazione del modello EAS non è perentorio. 

Pertanto la presentazione oltre i termini esclude l'applicazione del regime di favore solo per le attività precedenti la data di presentazione del modello

Risulta invece possibile applicare il regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto modello.

La presentazione oltre i termini del modello EAS è comunque sanabile con la c.d. “remissione in bonis”, l'istituto che permette ai contribuenti - in possesso dei requisiti sostanziali previsti per l'accesso a determinati regimi di favore - di non perdere i benefici, in caso di:

  • errori formali, oppure di
  • ritardi

nell'invio di comunicazioni/attestazioni. 

In questo caso, per poter sanare la tardata presentazione del modello, il contribuente deve:

  • inviare la comunicazione;
  • versare “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 250 utilizzando il mod. F24, con 
  • codice tributo “8114” ,e 
  • indicando come “anno di riferimento” quello per cui si effettua il versamento;

entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia come:

la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento …”.

Fonte:


Aggiornata il: 28/03/2022