Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 aveva istituito un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, sostituendo la precedente displina del 4 dicembre 2014, cd Nuova Marcora. secondo le modalità previste dall’articolo 15.
Il decreto prescrive che :
possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e cooperative sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
- non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento diesenzione;
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
- anche senza sede legale nel territorio italiano purche con una sede operativa in Italia alla data di erogazione del finanziamento agevolato, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
I finanziamenti sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento
- non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27dicembre 1997, n. 449.