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Registro pubblico oppositori: le regole in vigore dal 14.04

Registro pubblico oppositori: facoltà dei contraenti

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che

  • la numerazione della quale è intestatario, riportata o meno negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice, 
  • o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, 

siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono o della posta cartacea
nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore.

L'iscrizione ai fini della opposizione al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario e altro, avviene gratuitamente mediante:

  • compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web del gestore del registro; in tale caso, il contraente è tenuto a comunicare la numerazione da iscrivere al registro, a dimostrarne la disponibilità e a fornire il proprio indirizzo di posta elettronica
  • chiamata, effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l’iscrizione nel registro, al numero telefonico appositamente predisposto dal gestore del registro; il sistema funziona mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o di problemi per l'iscrizione o il rinnovo o la revoca dell'iscrizione
  • posta elettronica; in tale caso, il contraente è tenuto a inviare apposito modulo elettronico contenente la numerazione da iscrivere al registro e a dimostrarne la disponibilità.
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/04/2022