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Sanatoria per i giudizi pendenti in Cassazione: condizione รจ la notifica entro il 16.09

Come funziona la definizione agevolata delle controversie

La disciplina della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione è contenuta nell’art. 5 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130.

Le controversie ammesse alla definizione agevolata sono quelle che presentano i seguenti requisiti.

Escluse dalla definizione

sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (principalmente dazi e tariffe doganali) previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Ammesse alla definizione

Le controversie devono essere pendenti davanti alla Corte di Cassazione e la pendenza è determinata dalla notifica del ricorso alla controparte entro venerdì 16 settembre (come da modifica introdotta da un emendamento al DL Aiuti bis approvato ieri 13 settembre 2022)

Perfezionamento della definizione

Dovrà essere presentata domanda entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge da parte dei soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento se dovuto

  • di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 100.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;

Ovvero

  • di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia per le controversie il cui valore non sia superiore a 50.000 euro e l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito .

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Nella determinazione delle somme da pagare, si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, ma non verranno restituite somme versate eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Fonte:


Aggiornata il: 14/09/2022