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Sanatoria per i giudizi pendenti in Cassazione: condizione รจ la notifica entro il 16.09

Effetti della definizione agevolata

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo in esame.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e pagamento (vale a dire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame).

L'eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato entro 30 giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Cassazione.

La definizione perfezionata dal coobbligato vale in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (recante "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile").

In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

E previsto che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate  dispone che con uno o più provvedimenti le modalità di attuazione della definizione in esame.

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Aggiornata il: 14/09/2022