Come detto il pagamento dell’assegno è collegato al reddito familiare. Cio significa che il reddito da considerare è quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare (sulla composizione del nucleo vedi il paragrafo sotto). Il reddito così individuato ha valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.
I redditi da prendere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.
L’Inps chiarisce che sono esclusi:
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Gli importi per il 2018-2019 sono stati comunicati con la circolare INPS N. 68 2018, ed entrati in vigore dal 1.7.2018
Gli importi per il 2019-2020 sono stati comunicati con la circolare INPS N. 66 2019 ed entrati in vigore il 1 luglio 2019 .
Gli importi per il 2020-2021 sono stati comunicati con la circolare INPS 60 2020 entrati in vigore il 1 luglio 2020.
Gli importi per il 2021-2022: le relative tabelle ANF aggiornate in formato excel sono allegate in fondo a questo articolo. Come detto si attendono istruzioni per l'aumento istituito dal recente decreto legge sull'Assegno UNICO Universale ( ancora in bozza).
Nel messaggio n.833 del 26.2.2021 ,INPS ha illustrato le istruzioni specifiche per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori dei trattamenti di integrazione, come:
- cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
- straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD),
- assegno ordinario (ASO),
- cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
- indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) .