L’articolo 2 del Decreto in commento individua i soggetti destinatari delle erogazioni liberali agevolabili.
Sono tali, tutti gli Ets comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Nel periodo transitorio (e cioè fino al periodo d' imposta nel corso del quale interverrà l'autorizzazione della Commissione europea comunque, fino al periodo di imposta di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione) possono essere destinatari delle erogazioni anche le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità statutarie.