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Beni donati agli enti del terzo settore: nuove regole per le detrazioni

Criteri di valorizzazione dei beni

L’articolo 3 del Decreto in commento disciplina i criteri di valorizzazione dei beni, oggetto delle erogazioni liberali.

Stabilisce infatti il dettato normativo che l'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, ai sensi dell'art. 9 del Tuir (Dpr 22  dicembre 1986, n. 917).

Nel caso di  erogazione  liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore  fiscale all'atto del trasferimento.

Mentre per i beni merce rilevano nei limiti del costo sostenuto per la produzione o per l’acquisto, desumibili dalle scritture contabili dei soggetti donanti.

Qualora, la cessione (singolarmente considerata) riguardi beni diversi da qulli sopra elencati e sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla  base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

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Aggiornata il: 04/02/2020