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Affitti non riscossi 2020: come indicarli in dichiarazione

Credito d'imposta canoni non percepiti 2021

L’art. 26 del TUIR (dpr 917/86) dispone che per le imposte versate sui canoni di locazione ad uso abitativo 

  • venuti a scadenza 
  • non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. 

Il locatore di immobili ad uso abitativo può: 

  • recuperare la maggiore imposta versata per i canoni di locazione non incassati ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti; 
  • non assoggettare a tassazione il canone di affitto non percepito ma solo la rendita catastale rivalutata. 

Tale disposizione si applica esclusivamente alle locazioni ad uso abitativo ossia ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale “A”. I fabbricati appartenenti alla categoria catastale A/10 sono esclusi. 

I canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo, invece, devono essere sempre dichiarati, indipendentemente dalla loro percezione. 

Per determinare il credito d’imposta spettante, è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali sono state pagate maggiori imposte rispetto a quelle dovute in quanto commisurate ai canoni di locazione non riscossi, anziché alla rendita.

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli Uffici. 

Resta fermo che l’eventuale successiva riscossione (totale o parziale) dei canoni di locazione per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà per il contribuente l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile determinato tra i redditi soggetti a tassazione separata, salvo opzione per quella ordinaria. 

Si ritiene che il medesimo principio valga anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la c.d. “cedolare secca”. Infine, per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e richiesta del credito d’imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni. 

Pertanto, si può effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2010.

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Aggiornata il: 14/06/2021