Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano:
- un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario)
- o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte),
- a sua scelta può:
- presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2023, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2023 può essere presentato:
- entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
- oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2024 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.