Il nuovo Codice dei contratti pubblici contenuto nel  Dlgs 36/2023 apre alla possibilità di subappalti a cascata, ovvero alla possibilità per le stazioni appaltanti di subappaltare talune lavorazioni. 

La novità , molto rilevante anche in rapporto con la precedente normativa piu restrittiva , è contenuta nell'articolo 119 comma 17 che specifica  che le stazioni appaltanti possono" in base alla natura e alla complessità delle lavorazioni indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto di contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto». 

Ciò significa che in assenza di specifico divieto presente nel bando di gara  il subappalto successivo al primo  non è vietato e questo apre a possibili subappalti a cascata perché non viene  indicato un limite di partecipanti alle gare né quali siano le  responsabilità in caso di subappalti a catena.  

I   subappalti nel nuovo codice dei contratti

Resta fermo il divieto di cessione del contratto e di integrale o prevalente subappalto delle lavorazioni :"E' altresi' nullo l'accordo con  cui a terzi sia  affidata  l'integrale  esecuzione  delle  prestazioni  o  lavorazioni  appaltate,  nonche'  la  prevalente   esecuzione   delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta  intensita'  di  manodopera."

e si conferma anche   con l’articolo 119, comma 6 il principio di corresponsabilità in solido  tra aggiudicatario e subappaltatore ( la norma utilizza il termine al singolare ma potrebbe essere interpretata in senso allargato )   in relazioni agli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori    confermando quanto previsto dall’art 29 del Dlgs 276/2003. 

Fa eccezione pero il caso di  micro o piccole imprese per le quali il principio di solidarietà 

Si ricorda che  :

  • le microimprese sono le realtà con meno di 10 dipendenti e fatturato non superiore a 2 milioni 
  • le piccole imprese   quelle che occupano da 10 a 49 dipendenti  e con fatturato  non superiore a 10 milioni  di euro .

Attenzione  lo stesso articolo 119 specifica che NON sono considerate attivita' affidate in subappalto  le seguenti categorie di servizi 

  a) l'affidamento di attivita' secondarie, accessorie o  sussidiarie  a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare  comunicazione  alla stazione appaltante; 

  b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 

  c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a  20.000  euro annui a imprenditori  agricoli  nei  comuni  classificati  totalmente  montani  o  nei comuni delle isole minori  (allegato  annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448); 

  d) le prestazioni secondarie,  accessorie  o  sussidiarie  rese  in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi  di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti  in  epoca  anteriore alla  indizione  della  gara.

La norma prevede infine che

  •  Il subappaltatore  e'  tenuto  ad applicare i medesimi contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del  contraente principale, qualora le  attivita'  oggetto  di  subappalto  coincidano con quelle oggetto  dell'appalto   e 
  • l'affidatario    e'  solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, degli obblighi  di  sicurezza  previsti  dalla   normativa vigente. 
  •  nei cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere  devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese  subappaltatrici. 

La decorrenza delle nuove norme sugli appalti

L’articolo 229 del Dlgs precisa che le disposizioni del Codice  hanno efficacia dal 1° luglio 2023  restano in vigore fino a tale data, le norme del precedente codice n. 50/16

A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia  le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. 

Le novità sono applicabili quindi ai contratti stipulati dopo il 1 luglio 2023.