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Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: slittano i termini

Il DL n 39 in fase di conversione in legge, atteso oggi 16 maggio per il voto di fiducia, contiene tra gli altri, un provvedimento di proroga dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo.

Nel dettaglio, come evidenzia il dossier alla legge, il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024.

Il comma 7-ter interviene ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.

Ricordiamo che con Provvedimento n 169262 del 29 marzo le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 

Verosimilmente l'ade proporrà aggiornamenti in merito ma intanto si fa riferimento al provvedimento di cui sopra. 

Nuovo modello riversamento spontaneo credito d'imposta R&S

Il provvedimento del 29 marzo 2024 è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di disciplinare le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo, indebitamente utilizzati, prevista dall’articolo 3 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e i nuovi termini per l’accesso alla predetta procedura, approvando, contestualmente, il correlato nuovo modello di domanda.

Di conseguenza sono aggiornate le specifiche tecniche ed i controlli relativi al prodotto software.

In particolare, il provvedimento prende atto che la nuova scadenza per la trasmissione telematica del modello è il 30 luglio 2024 (termine in fase di slittamento al 30 ottobre), mentre i versamenti vanno effettuati entro il 16 dicembre o in tre rate di pari importo scadenti entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, le ultime due gravate di interessi al tasso legale.

Per quanto riguarda la revoca dell’istanza precedentemente inviata, essa è prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo 5 del Dl 145/2023, ed il provvedimento la rende possibile entro il 30 giugno prossimo (termine in fase di slittamento al 30 settembre) , a condizione che a tale data non sia stato effettuato alcun versamento.

Si attendono ulteriori dettagli dalle entrate.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/05/2024


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