Gli ingegneri e architetti iscritti a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale: - contributo soggettivo sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora pari al 14,5% sino a € 142.650 euro di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a 2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
- contributivo facoltativo, calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
- contributo integrativo, del 4% obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00 euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)
Novità 2023 Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti - il contributo di paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00 pro-capite e
- il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.
Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogoTipo di Contributo | Descrizione | Importo Minimo | Reddito Massimo | Percentuale |
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Contributo Soggettivo | sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da INARCASSA. | €2.695 | €142.650 | 14,5% | Contributo Facoltativo | Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. | €245 | €142.650 | 1% - 8,5% | Contributo Integrativo | obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. | €815 | €185.900 (volume d'affari) | 4% |
INARCASSA novità 2024E stata pubblicato il Regolamento di previdenza aggiornato 2024 QUI IL TESTO Contributi INARCASSA: scadenzeCONTRIBUZIONE I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati: - In due rate di pari importo - 30 giugno e 30 settembre - oppure
- in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).
I versamenti possono essere effettuati: - con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
- con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
- con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione
Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo. COMUNICAZIONE REDDITUALE la trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento. Codici F24 contributi INARCASSACon Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 - “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
- “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
- “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.
Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite le ulteriori causali contributo di seguito indicate: "E111” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”; "E112” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da ricongiunzione”; "E113” denominata “INARCASSA - contributi e interessi da riscatto”; "E114” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo facoltativo”; “E115” denominata “INARCASSA - integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”; “E116” denominata “INARCASSA - contributo soggettivo anni precedenti”; "E117” denominata “INARCASSA - contributo integrativo anni precedenti”; “E118” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi soggettivo”; “E119” denominata “INARCASSA - sanzioni e interessi integrativo”; “E120” denominata “INARCASSA - interessi maternità / paternità”; “E121” denominata “INARCASSA - oneri di recupero”. Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it
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