Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024. (Qui il testo coordinato) All'Articolo 6, comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali si prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023 sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali. Esami di stato in deroga: le professioni incluse ed escluse
In particolare, si prevede che il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, potrà definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: - dottore agronomo e dottore forestale,
- architetto,
- assistente sociale,
- attuario,
- biologo,
- chimico,
- geologo,
- ingegnere,
- tecnologo alimentare,
- dottore commercialista ed esperto contabile
- consulente del lavoro
Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di - odontoiatra, di
- farmacista, di
- medico veterinario e di
- psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)
- e le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Proroga modalità straordinarie per tirocini e altri esami
La norma prevede inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca possa definire eventualmente di concerto con altri ministeri competenti, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per: - le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni citate sopra
- per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- per gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti
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