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Ong già qualificate Onlus, perfezionamento dell'iscrizione
Alcune organizzazioni non governative (Ong) avevano chiesto all'Agenzia delle Entrate le modalità da seguire per l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus, alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge n. 125/2014 che, all’articolo 32, comma 7, prevede che, per mantenere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale acquisito in base alle previgenti norme, le stesse devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi (dal 29 agosto 2014 e, quindi, fino al 28 febbraio 2015) ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa, ai sensi della legge 49/1987, dall’allora ministero degli Affari esteri. Con la Risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015, le Entrate hanno risposto al quesito affermando che le Ong già riconosciute idonee ai sensi della Legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 (cioè, quando è entrata in vigore la legge 152/2014, che disciplina la "cooperazione internazionale per lo sviluppo”), che intendono mantenere la qualifica di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (attribuita ex lege dall’articolo 10, comma 8, del Dlgs 460/1997), devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dallo stesso articolo 10 del Dlgs 460/1997. Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia nella sezione dedicata al settore “non profit”, può essere spedito in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento o consegnato, in duplice esemplare, alla direzione regionale competente.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 25/02/2015


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