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5 per mille: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole per la rendicontazione

Martedì 9 agosto 2016, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, sulle disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione della L. 190/2014 in tema di trasparenza e anticorruzione.

Il DPCM è composto dai 5 articoli di seguito analizzati.

Art. 1- Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti.  L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo esplicano effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Nel caso in cui si perdano i requisiti per accedere al 5 per mille o il rappresentante legale cambi; deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate un'istanza di modifica o revoca perchè aggiorni l'elenco sul proprio sito.

Art. 2 -Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille:  Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute, entro 3 mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e' stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.».

Art. 3- Modalita' di rendicontazione: I soggetti destinatari del 5 per mille che hanno ricevuto contributi maggiori di 20.000 euro; entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

  •  i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attivita' sociale, nonche' del rappresentante legale;
  • l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
  • l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario,
  • altre voci di spesa comunque destinate ad attivita' direttamente riconducibili alle finalita' ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
  • l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Se gli importi ricevuti sono minori di 20.000 euro, la rendicontazione deve essere forntita entro 1 anno e conservata per un decennio.

Art 4- Pubblicazione dei rendiconti: le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille sono tenute a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative  trasmessi dai soggetti ai quali e' stato erogato il contributo.

Art. 5- Modalita' di recupero dei contributi erogati -E' previsto  l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito rivalutato e maggiorato degli interessi. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed ammistrative.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/08/2016


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