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Ritenute del condominio: scadono il 30 giugno 2017

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, sia tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro. Nei casi in cui non sia raggiunto l'importo minimo, il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro

  • il 30 giugno e
  • il 20 dicembre di ogni anno.

Inoltre è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili:

  • mediante conti correnti bancari o postali,
  • attraverso altre modalità che consentano il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione da 250 Euro a 2mila Euro.

Le ritenute Irpef effettuate dal condominio come sostituto d'imposta sono state oggetto di chiarimento a Telefisco 2017, dove è stata specificato:

  • per calcolare la soglia di 500 euro, si devono sommare mese dopo mese le ritenute e vanno versate il 16 del mese successivo a quello in cui la soglia viene superata.
  • le nuove tempistiche di versamento non sono tassative, infatti il condominio può continuare a effettuare il pagamento delle ritenute con le scadenze previgenti anche se di importo inferiore a 500 euro. L'assenza di sanzioni in questo caso è stata chiarita a Telefisco.

Fonte:
News del: 29/06/2017


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