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Organo di controllo nel terzo Settore: quando scatta l’obbligo

L’art. 30 del Codice del terzo Settore reca disposizioni in materia di organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

L’organo di controllo, anche in forma monocratica,  è obbligatorio 

  • nelle fondazioni 
  • nelle  associazioni, riconosciute o non riconosciute, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare

Nelle altre associazioni riconosciute o non riconosciute, l’obbligo scatta quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

I componenti l’organo di controllo devono possedere i seguenti requisiti:

  • devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche e almeno un membro effettivo ed uno supplente deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L’organo di controllo è chiamato a vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,  nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente e sul suo funzionamento.

Qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile.
Vengono previsti a carico dell’organo di controllo delle associazioni ulteriori compiti quali:

  •  monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; degli esiti di tale attività di monitoraggio deve dare atto il bilancio sociale.
  • attestazione che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore

L’organo di controllo puo’procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, consistenti anche nella richiesta rivolta agli amministratori di notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 23/08/2017


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