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Indennità malattia spettacolo e sportivi professionisti: chiarimenti

Nella circolare n. 124 del 3 agosto 2017 l'INPS ripercorre i principi fondanti l’assicurazione della prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti (ex Enpals) e la disciplina relativa alla correlata obbligazione contributiva.  Inoltre vengono forniti  chiarimenti sui  riflessi di natura contributiva nei casi in cui il trattamento economico di malattia sia corrisposto dal datore di lavoro e sulle modifiche ai codici di

La circolare ricorda che  il diritto al trattamento economico di malattia sussiste  in linea generale, in favore di tutti i lavoratori dello spettacolo identificati dall’obbligo assicurativo IVS presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) (soggetti che svolgono le attività artistiche, tecniche o amministrative D.LGS C.P.S. 708-1947  senza che abbia rilievo la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione

Fanno  eccezione a tale regola:

  •  il “lavoratore autonomo esercente attività musicali”  categoria introdotta dalla legge n. 350/2003 (cfr. art. 3, commi 98, 99 e 100)[ per il quale data l’ampia autonomia di organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto la sola assicurazione pensionistica  e non l'indennità economica di malattia . non si configura, quindi  la relativa obbligazione contributiva.
  •  i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, dipendenti dalle Fondazioni-lirico sinfoniche , per i quali si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego con riferimento alla “certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro”. In caso di malattia viene  quindi corrisposta, dal datore di lavoro, la retribuzione ordinariamente spettante, sulla base delle regole che disciplinano l’istituto per i dipendenti pubblici.
     

La misura del contributo per i “lavoratori dello “spettacolo”, fatta eccezione per i due casi citati,  è pari al 2,22% della retribuzione ovvero del compenso imponibile e si applica a tutti i datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo a prescindere dal settore produttivo a cui  appartengono.

L'istituto precisa quindi che sul piano operativo, l’eventuale utilizzo da parte dei datori di lavoro/committenti che si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soggetti identificati dall’obbligo assicurativo al F.p.l.s., dei codici di autorizzazione 8G e 4J non risulta piu  in linea con l’assetto della normativa previdenziale di settore.

Pertanto, in via automatizzata, l’Istituto procederà a revocare, nei confronti delle aziende con obblighi assicurativi nei confronti del F.p.l.s., i citati codici di autorizzazione. la predetta revoca  sarà applicabile a decorrere dal periodo di paga successivo alla pubblicazione della  circolare.

Per quanto riguarda gli sportivi professionisti  la circolare ricorda che hanno ricevuto il riconoscimento dello status di “sport professionistico” , assimilato alle categorie di lavoratori del d.lgs 708-1947 ,  le discipline sportive del calcio, del ciclismo, del golf, del pugilato, del motociclismo e del basket .  L'assimilazione riguarda l'assicurazione IVS ma non l’assicurazione per l’indennità economica di malattia e di maternità.  I datori di lavoro non sono  quindi obbligati al versamento della relativa contribuzione minore.
 


Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
News del: 04/08/2017


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