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Alle ASD si applicano le norme del Terzo settore?

Premettendo che, pur trattandosi di società che svolgono attività di interesse generale, come stabilito dall’art. 5 lett. t) del Codice del Terzo settore, è parere conforme che le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non rientrino tra quelle realtà cui si applica la disciplina del D.Lgs. n. 117/2017. Di conseguenza è opportuno chiarire che un ETS può svolgere attività di interesse generale legate allo sport ma le realtà che nascono come ASD “associazioni sportive dilettantistiche” non fanno parte del Terzo settore.

Ma vediamo quali sono le discipline normative rispettivamente applicabili alle ASD e agli ETS che svolgono attività sportive; realtà che se pur simili differiscono sul piano sostanziale.

Mentre alle ADS (che quindi non sono ETS), pur a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.117/2017, si continuerà ad applicare le norme del TUIR. In particolare:

  • l’art. 67, comma 1, lettera m) TUIR in merito ai compensi per gli sportivi dilettanti;
  • l’art. 148, comma 3 TUIR ss. e l’art. 4, comma 4 D.P.R. 633/72, entrambi aventi ad oggetto le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con conseguente pagamento di corrispettivi specifici;
  • l’art. 25 della L. 133/1999, rubricato “Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche”;
  • le disposizioni di cui alla L. n. 398/1991.

Agli ETS, che svolgono attività sportive:

  • si applicherà il principio stabilito dall’art. 79 del D.Lgs. n.117/2017, secondo cui “Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni Titolo X del CTS nonché le norme del Titolo II del TUIR, in quanto compatibili.”. Di conseguenza è esclusa per gli ETS l’applicazione dell’art. 148 comma 3 TUIR, di cui sopra;
  • non si applicherà la disciplina contenuta dalla L. n. 398/1991, per espressa previsione delle disposizioni di coordinamento di cui all’art. 89 comma 1 lett. c) del Codice del Terzo settore;
  • si applicherà la disciplina che prevede l’obbligo d’iscrizione al Registro unico nazionale, lasciando all’iscrizione al registro CONI una valenza solo residuale, poiché legata alla scelta dell’ETS di veder riconosciuta l’attività sportiva da esso svolta;
  • si applicherà il regime fiscale previsto dal Codice del Terzo settore, a seconda della categoria di ETS in cui rientrano.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 07/11/2017


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