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Codice del terzo settore: decreto correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in G.U. del 10.9.2018 n. 210 il D.lgs del 03.08.2018 n. 105, contenente disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il decreto riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ed entra in vigore l'11 settembre 2018.
Tra le principali modifiche e integrazioni previste dal decreto, segnaliamo:

  • la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine al 3 agosto 2019 (rispetto a febbraio);
  • la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività (Art. 26)
  • i chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato
    • nella relazione di missione,
    • o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  • il rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale del Terzo settore);
  • i chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale;
  • indicazioni sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato, ovvero se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 - Art. 35  dlgs 117/2017 (non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
  • la previsione che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016), beneficino del regime agevolato previsto per le erogazioni alle Odv (detrazione al 35%). Inoltre potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per le Odv).

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 12/09/2018


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