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Versamento in contanti maggiore di 1000 € ok per associazioni e società sportive

Nella vita quotidiana di un “ente” sportivo dilettantistico può facilmente accadere che quote, di importo esiguo, raccolte per le iscrizioni a corsi o per l’affiliazione alle stesse, siano pagate in contanti dagli affiliati e, raccolte nel loro insieme, costituiscano importi rilevanti da dover poi versare sul conto corrente. È proprio questo il caso posto nella domanda a cui l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta con la circolare 18/E pubblicata il 1° agosto 2018.

Il problema è rappresentato dall’art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 secondo il quale i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

In sostanza è previsto un obbligo generale di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti che viene rispettato nel momento in cui tutte le movimentazioni di denaro pari o superiori al suddetto limite siano disposti attraverso conti correnti bancari o postali intestati all’ente sportivo, ovvero effettuati mediante carte di credito o bancomat o altri sistemi di pagamento, che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro destinataria dei versamenti.

L'inosservanza della presente disposizione comporta:

  • la decadenza dalle agevolazioni previste dalla L.398/1991 e
  • l’applicazione delle sanzioni dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Appare chiaro a chiunque abbia avuto un qualsiasi contatto con le associazioni e le società sportive come sia facile che la situazione si verifichi e come sia dall’altra parte fortemente dannoso perdere la possibilità di usufruire del regime forfettario 398/1991.

Tuttavia alla domanda posta sulle modalità di documentazione e contabilizzazione che devono essere seguite al fine rispettare l’obbligo di tracciabilità, l’Agenzia ha risposto che è necessario per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, rilasciare un’apposita quietanza, (copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso). Al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie per determinare la corretta qualifica fiscale dei versamenti effettuati sui conti correnti bancari o postali, l’associazione o società sportiva dilettantistica dovrà dotarsi di un registro delle entrate e delle uscite dove annotare analiticamente i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.Tali modalità di registrazione, unitamente alla redazione del rendiconto economico finanziario obbligatorio consentiranno all’organo di rappresentanza dell’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro di soddisfare anche le esigenze informative - sia degli associati/soci che dei terzi - in ordine alla corretta gestione economica e finanziaria dell’ente stesso


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/08/2018


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