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Welfare: controllo privacy non imponibile, secondo l'Agenzia

La risoluzione 12 agosto 2019, numero 77/E,  dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di monitoraggio  informatico sui  dati  dei dipendenti  (cosiddetto dark-web monitoring) a carico del  datore di lavoro non  sono imponibili in capo al lavoratore in quanto   rispondono ad un interesse  specifico del datore di lavor o di protezione dell'attività aziendale .

L'Agenzia ha risposto al quesito di una azienda  che intendeva mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di controllo tramite piattaforma informatica per tutelarli dai furti di identita  e di altre informazioni privilegiate nel web e nei social media . In sostanza  il lavoratore puo monitorare sul web  la protezione di dati sia personali che aziendali (indirizzo e-mail , numero di badge, numero della carta di identità  IBAN ecc).
In considerazione del diffondersi  dei rischi informatici e quindi del fatto  che il servizio è necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa in sicurezza,  il parere dell'Agenzia delle Entrate  è che  tale servizio sia nel prevalente interesse del datore di lavoro e come tale non tassabile in capo al dipendente  anche se ricomprende ambiti di informazioni personali .

Dal punto di vista fiscale   si prevede quindi una deroga al concetto di omnicomprensività della base imponibile fiscale rilevabile dall'articolo 51, comma 1, del Dpr 917/1986,  in quanto il costo di tale servizio non costituisce un arricchimento per il lavoratore e, appunto " le erogazioni  sono effettuate per un esclusivo o prevalente interesse del datore di lavoro".


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 30/08/2019


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