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ONLUS: no alla pubblicitĂ  onerosa per conto di terzi

Il Ministero dell’Interno, con Circolare del 03 febbraio 2020, n. 300/A/884/20/105/41 risponde ad un quesito circa l’apposizione di messaggi pubblicitari su veicoli concessi in comodato d’uso gratuto alle Onlus e alle organizzazioni di volontariato.  

In particolare, viene chiarito che l’attuale assetto normativo non consente di esporre messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso sui veicoli acquisiti in comodato gratuito da parte di associazioni di volontariato per i trasporti di persone diversamente abili.

Quesito posto: il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, a seguito di una comunicazione inviata alla Sezione Polizia Stradale di Sondrio da parte di un'associazione, ha chiesto un parere ed un indirizzo operativo in ordine alla circostanza per cui su un veicolo adibito al trasporto di persone diversamente abili, vengano apposti messaggi pubblicitari per conto di terzi a titolo oneroso.

I tecnici del ministero dell’interno nel rispondere al quesito sostengono che il combinato disposto dell’articolo 23 codice delle starda (Cds) e dell’articolo 57 Regolamento esecuzione del CdS, disciplinano la circolazione dei veicoli quali strumenti di diffusione di messaggi pubblicitari.

Nello specifico, l’art. 57 del Cds, disciplina in modo differenziato le modalità di impianto dei mezzi pubblicitari ed il contenuto dei messaggi in relazione al tipo di veicolo ed alla onerosità o gratuità del titolo in forza del quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Infatti, ci sono differenti prescrizioni per quattro tipi di categorie di veicoli quali, le autovetture ad uso privato, i veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea i taxi e gli altri veicoli, e ci sono distinzioni tra pubblicità diffusa nel proprio o nell’altrui interesse e tra pubblicità diffusa a titolo gratuito o a titolo oneroso.

In particolare, sui veicoli ad uso privato non è concessa alcuna forma di pubblicità nell’interesse di terzi, mentre, è ammessa la pubblicità nell’esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all’indicazione del marchio e della ragione sociale.

Il servizio svolto con i veicoli utilizzati dalle ONLUS o dalle Associazioni di volontariato per il trasporto di persone diversamente abili, non può essere equiparato al trasporto passeggeri in servizio non di linea che, invece, deve essere inquadrato all’interno di una contesto normativo specifico che ne definisce le caratteristiche. In particolare, il trasporto di passeggeri in servizio non di linea trova il suo fondamento giuridico in due norme distinte e precisamente, la legge 11 agosto 2003, n. 218, che disciplina l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus e la legge 15 gennaio 1992, n. 21 che regola, tra le altre cose, l’attività di noleggio con conducente eseguito con autovetture, motocarrozzette, velocipedi, natanti e veicoli a trazione animale.

Tali norme disciplinano in modo rigoroso l’attività di trasporto passeggeri in servizio non di linea, senza “lasciare spazio” a possibili equiparazioni con altre modalità di trasporto di passeggeri neanche per analogia.

Di conseguenza, il trasporto di persone diversamente abili nelle modalità descritte dall’Associazione richiedente, non può che essere ricondotto al trasporto di persone su veicoli ad uso privato, per i quali, come detto, non è concessa alcuna forma di pubblicità nell’interesse di terzi, ma soltanto la pubblicità nell’esclusivo interesse del soggetto cui appartiene il veicolo limitatamente all’indicazione del marchio e della ragione sociale.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/03/2020


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