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Adempimenti amministratori di condominio 2020

Alcune associazioni di amministratori di condominio hanno manifestato difficoltà operative nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti. Con la Risoluzione 10 del 28 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti. Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni e delle comunicazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio. 

Si segnala che il DL 9/2020 con le misure urgenti per fronteggiare il Coronavirus prevede che gli amministratori possano trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai condomini per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata entro il termine del 31 marzo 2020 (precedentemente era stato prorogato al 9 marzo).

L'articolo 23 del DPR 600/73 prevede che i condomìni siano tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770. Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio. Come si legge nella risoluzione, in presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, la trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare. Al fine di superare la predetta difficoltà e, nello stesso tempo, tener conto che l’amministratore di condominio riveste la qualifica di rappresentante del condominio stesso, è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio. La sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione. Tale condizione è verificata se il condominio è registrato in Anagrafe Tributaria

  • con la natura giuridica 51 (Condomìni)
  •  il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio).

Per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).

I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita IVA attiva).

Si segnala che con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio è possibile effettuare, altresì, tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio come, ad esempio, quelle previste ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La cessazione dall'incarico di amministratore per la perdita dei requisiti ovviamente determina la revoca dell’utenza telematica. Resta ferma la possibilità per gli amministratori di condominio di trasmettere le dichiarazioni e le comunicazioni direttamente con le utenze proprie del condominio ovvero mediante gli intermediari. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/03/2020


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