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Terzo settore: attive le regole per le retribuzioni

Con la nota  direttoriale n. 2088/2020 il ministero del Lavoro  risponde ad alcuni dubbi  emersi sul Codice del terzo settore e in particolare sugli articolo 8,16 e 17 riguardanti l’erogazione di retribuzioni e compensi  ai propri dipendenti   . 

Il ministero ricorda in primo luogo  che  l’assenza dello scopo di lucro comporta l'obbligo di destinazione delle risorse finanziarie e strumentali  di questi enti solo al perseguimento degli scopi istituzionalie e si realizza anche con il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori.  A questo fine è anche stabilito che non possono essere erogati compensi e retribuzioni superiore di oltre il 40% a quelli previsti per le stesse qualifiche dai contratti collettivi nazionali  stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

La decorrenza di tale norma non si collega all’istituzione e all’operatività del RUNTS.  Le disposizioni sono da considerare già in vigore ma applicabili solo ai rapporti iniziati dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice,  3 agosto 2017.

Il Ministero del Lavoro precisa che, nel periodo transitorio, tale  divieto  si applicherà alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri, per le quali non era finora prevista una disciplina ad hoc mentre  per le ONLUS, sempre nel periodo transitorio (ossia fno all'apertura del RUNTS), continuerà a trovare applicazione la disciplina che fissa la misura differenziale alla soglia del venti per cento.

 Viene anche specificata  modalità applicazione della deroga al tetto del  quaranta per cento  quando si tratti di acquisire specifiche professionalità ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale  dell'ente :

  • la  deroga deve essere supportata da idonea documentazione (curriculum del lavoratore, delibera delll'organo sociale )
  • le attivita da svolgere attraverso la nuova professionalità  siano essere contemplate nell’oggetto sociale dello statuto dell’ETS, quale attività di interesse generale dell’ETS medesimo ;
  • tali competenze devono rientrare nel settore sanitario, della formazione universitaria/post-universitaria e della ricerca scientifica.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
News del: 03/03/2020


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