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ETS: decorrenza della nomina organo di controllo

Con Nota del 2 novembre il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito all'organo di controllo degli ETS e in particolare alla decorrenza dei termini della sua nomina precisando che “…il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall’esercizio 2018 sicché la verifica dell’eventuale integrazione dei presupposti dimensionali andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019”.

Dalla nota si evince che l'organo di controllo e revisione nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale sia da nominare dopo la approvazione del bilancio relativo al 2019.

Ricordiamo che l'art 30 del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prevede l’obbligo di un organo di controllo

  • per le fondazioni (anche organo monocratico) indipendentemente dalla attività svolta, 
  • per gli enti associativi, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
    • ricavi, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L'articolo 31 stabilisce poi la nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione, sia per le fondazioni che per le associazioni, nel caso in cui superino per due esercizi successivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La questione è quella d individuare il momento da cui contare i due esercizi consecutivi che fanno scattare gli obblighi di nomina e la nota in oggetto riferendosi anche a suo precedente provvedimento, ovvero la nota n 12604 del 2017, stabilisce che il computo debba partire dall'esercizio 2018 in quanto sono immediatamente applicabili a far data dalla entrata in vigore del codice del terzo settore, quelle norme che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all'istituzione e all'operatività del RUNTS, ovvero alla adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Queste considerazioni scaturiscono dal quesito di una associazione la quale chiedeva di conoscere il termine iniziale dal quale parte il "periodo di osservazione" dei due esercizi consecutivi per la verifica del superamento dei limiti che fa scattare l'obbligo. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/11/2020


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