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Terzo settore: nozione di “interesse sociale”. Chiarimenti del ministero


E' stata pubblicata sul sito del Ministero del lavoro la nota 11379 del 3 agosto 2022 (allegata a questo articolo) con oggetto l'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”. 

L’articolo 5 del Codice del Terzo settore, nel declinare le attività di interesse generale, prevede, con riferimento a talune di esse, uno specifico elemento qualificatorio: difatti, sono considerate di interesse generale

  1. le “attività culturali di interesse sociale”
  2.  “la ricerca scientifica di particolare interesse sociale”
  3.  l’ “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale"
  4.  l’ ”organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale…”

La nota del Ministero entra nel merito per ogni tipologia di attività.

In generale il documento parte dal presupposto che la nozione di interesse generale si oppone a quella di interesse particolare. La dimensione sociale si oppone a quella individuale. Pubblico si oppone a privato. 

L’interesse generale in quanto genus conosce tre declinazioni di species: 

  1. Interesse diffuso: fa riferimento a categorie o gruppi di persone, indeterminati a priori, ma chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status (ad es, utenti di un certo servizio pubblico, consumatori, etc.);
  2. Interesse collettivo: fa riferimento a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente individuabili a priori (ad es. i lavoratori di un certo comparto lavorativo) e che vengono considerati in modo omogeneo; 
  3. Interesse sociale: si applica a tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio che va a vantaggio della società, cioè un beneficio sociale. Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. 

Il termine beneficio significa, letteralmente, “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa. Pertanto, alcuni ambiti di attività, al fine di collocarsi nel novero delle “attività di interesse sociale” di cui all’articolo 5 del CTS, devono essere “di interesse sociale” o “di particolare interesse sociale”.

In conclusione, si sottolinea come l’interesse sociale, soprattutto se particolare, fatichi a trovare una connotazione rigida nello spazio e nel tempo. A tal fine, appare desiderabile considerare come attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale tutte le attività di ricerca relative agli ambiti di intervento elencati dall’art. 5, co.1 del D.lgs. 117/2017 o che favoriscano lo sviluppo delle stesse. Tale fluidità temporale dell’interesse generale e sociale appare peraltro in linea con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 5 del Codice Terzo Settore, che prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio di aggiornare nel tempo, tramite decreto, l’elenco delle attività che un ETS può svolgere nell’interesse generale/sociale della collettività. 


Fonte:
News del: 08/08/2022


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