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Delocalizzazione nel DL dignità: iper ammortamento salvo per sedi estere

Approvato ieri in maniera definitiva il disegno di legge di conversione del DL recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, il cd. "DL Dignità". Uno degli argomenti portanti del decreto è la lotta alla delocalizzazione delle imprese,  in quanto uno degli obiettivi dichiarati è scongiurare o comunque sanzionare casi che vedono importanti imprese beneficiarie di aiuti in “ricerca, sviluppo e innovazione” ridurre o interrompere attività oggetto di agevolazione nell’arco del decennio, vanificando il beneficio collettivo in termini di ricadute economiche e industriali che aveva determinato la scelta di sostegno pubblico. 

Una particolare attenzione è stata data al super/iper ammortamento prevedendo un meccanismo di “recapture” delle agevolazioni concesse per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formino oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione. In particolare la norma stabilisce che in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’agevolazione l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti.

In sede di conversione in legge del decreto, è stato modificato l'articolo 7 prevedendo che il meccanismo della ripresa fiscale per l'iper ammortamento (ricordiamo l'agevolazione che prevede una deduzione extracontabile del costo sostenuto maggiorata del 150%) non si applica nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

La relazione illustrativa evidenzia che la misura mira a favorire gli investimenti produttivi localizzati in ambito nazionale, eseguiti da qualunque soggetto sia nazionale che estero, purché sia un’impresa residente o dotata di stabile organizzazione; inoltre, essendo una agevolazione generalizzata, non rientra come misura avente la caratteristica di aiuto di Stato.

Tuttavia, rimangono così vivi due dubbi:

  • quali beni possano essere considerati per loro  natura "destinati all'utilizzo in più sedi produttive"
  • cosa si intenda con "temporaneo utilizzo".

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/08/2018


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