Nel decreto legge 193 del 22.10.2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 24 ottobre è stato modificato l’articolo 21 del D.L 78/2010 prevedendo che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture
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emesse
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ricevute e registrate
nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.
La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio. Di seguito una tabella delle date di scadenza dell’invio telematico dei dati delle fatture e delle rispettive variazioni per il periodo d’imposta 2017.
Comunicazione dati, fatture e variazioni per l’anno di imposta 2017
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Trimestre
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Data di scadenza
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I° (gennaio-febbraio- marzo)
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31 maggio 2017
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II° (aprile-maggio-giugno)
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31 agosto 2017
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III° (luglio-agosto-settembre)
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30 novembre 2017
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IV ° (ottobre-novembre- dicembre)
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28 febbraio 2018
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Le modalità con cui devono essere inviati i dati all’Agenzia delle Entrate devono essere stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia, ma in base all’articolo 4 del D. L 93/2016 sicuramente devono essere trasmessi:
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i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
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la data ed il numero della fattura;
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la base imponibile;
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l'aliquota applicata;
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l'imposta;
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la tipologia dell'operazione.
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