Nella dichiarazione dei redditi è agevolabile l'acquisto e la posa in opera di schermature solari e /o chiusure tecniche mobili oscuranti montati in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata. In particolare è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018, per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare. Per quanto riguarda le categorie di edifici, è sufficiente che alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi. Possono accedere alla detrazione tutti i contribuenti che:
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sostengono le spese di riqualificazione energetica;
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posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
Si ricorda che i contribuenti, possono, in alternativa alle detrazioni, optare per la cessione del credito.
In base a quanto pubblicato sul sito dell'ENEA, i requisiti tecnici specifici dell'intervento sono i seguenti:
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è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M(*) al D.Lgs 311 del 29/12/2006;
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devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
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devono essere a protezione di una superficie vetrata;
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possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
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devono essere mobili;
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devono essere schermature “tecniche”;
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le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
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per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
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per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.
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devono possedere una marcatura CE,se prevista;
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devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;
Per quanto riguarda le spese ammissibili alla detrazione fiscale queste sono:
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fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
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eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
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opere provvisionali e accessorie;
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spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA |
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA: |
“Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere |
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE: |
Di tipo tecnico:
- certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
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di tipo amministrativo:
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fatture relative alle spese sostenute;
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ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
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ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
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E inoltre:
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originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
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schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.
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