L' INAIL ha pubblicato lo scorso 6 giugno la circolare 15 con cui fornisce le indicazioni per l'accesso diretto ai servizi telematici relativi all'assicurazione INAIL delle STP degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. commercialisti. Si tratta del rilascio del Profilo STP (società tra professionisti).
La circolare riassume l'intera disciplina delle società fra professionisti, istituite nel 2011 e già illustrate dal punto di vista dei premi assicurativi INAIL nella circolare n. 35-2017.
Per quanto riguarda il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi online è stato predisposto un apposito modulo di richiesta riservato alle Società tra professionisti iscritte all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (allegato 1) in cui vanno inseriti dei seguenti dati:
1. generalità e codice fiscale del legale rappresentante della STP, che è il soggetto che deve presentare la domanda di abilitazione all’Inail. In caso di
“amministrazione pluripersonale collegiale” o di “amministrazione pluripersonale individuale disgiuntiva”, la domanda di abilitazione ai servizi telematici potrà
essere presentata da uno dei soci amministratori;
2. denominazione sociale, completa dell’indicazione “società tra professionisti”;
3. Pec della società (depositata presso il registro imprese);
4. numero e data di iscrizione nella sezione speciale dell’albo tenuto presso l'ordine territoriale di appartenenza;
5. la dichiarazione che i soci della STP sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi;
6. numero del codice ditta con cui la STP è iscritta all’Inail, posto che i soci professionisti devono in ogni caso essere assicurati (con indicazione dei relativi codici fiscali nel quadro P della polizza dipendenti) e l’obbligo è in capo alla società, in qualità di soggetto assicurante.
INAIL ha concordato con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di non acquisire l’elenco dei soci professionisti, in quanto detto elenco è depositato presso gli ordini territoriali e consultabile pubblicamente accedendo al sito www.cndcec.it alla sezione albo unico nazionale >ricerca società tra professionisti. Inoltre i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dall’ordine territoriale di appartenenza.
L’abilitazione è rilasciata al legale rappresentante, indicata nel registro imprese (visura della CCIAA) come amministratore della STP ovvero al socio amministratore che ha presentato la domanda.
Il legale rappresentante deve provvedere a profilare sotto la sua responsabilità:
a) i soci professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l’esecuzione degli incarichi e legittimati a effettuare adempimenti per il cliente nei confronti
dell’Inail.
Nel caso di soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili devono essere indicati gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL)
a cui sono state trasmesse le comunicazioni previste dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 122 e le relative date.
L’onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP. È stata, inoltre, prevista la funzionalità di “subentro” di un legale rappresentante, in caso di variazione del medesimo, da richiedere con l’apposito modulo (allegato 2) alla Sede Inail competente per il codice ditta di cui è titolare la STP.
|