La nuova Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), introdotta dal decreto salva-Italia già dall’anno d’imposta 2011, non è dovuta se di importo non superiore a € 200. L’aliquota applicabile è fissata nella misura dello 0,76% del costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti, ovvero, in mancanza, del valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
|