La Cassazione, con la sentenza n. 36929 del 14 settembre 2015, ha affermato che la quota del socio accomandatario non può essere sottoposta a sequestro penale se, secondo le pattuizioni statutarie, non è stata resa liberamente cedibile dalla volontà di tutti i soci o se, in mancanza, anche dopo il sequestro, non è rimasta in uso al socio che ne è stato nominato custode. L’oggetto del sequestro, in tali casi, può tuttavia identificarsi nella quota che spetterà al socio all’esito della liquidazione della società.
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