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Welfare aziendale: esenti i servizi di trasporto sostenibile

Con interpello 74 del 20 marzo 2024 l'agenzia  ha  chiarito che possono rientrare nel welfare aziendale esente  Irpef i servizi di mobilità sostenibile  per il tragitto casa-lavoro offerti a propri dipendenti e a imprese terze tramite un app .

Il caso sottoposto riguardava  l'intenzione di realizzare un'applicazione (APP) per la fruizione di servizi di mobilità sostenibile (car-sharing, ricarica elettrica, bike-sharing, scooter-sharing, monopattino elettrico, e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico) destinati  ai propri dipendenti e a imprese terze. per ottimizzare e ridurre i costi di trasporto e i costi sociali, promuovendo comportamenti responsabili verso l'ambiente. 

L'istante chiedeva se l'utilizzo di tali servizi, inclusa l'APP, possa essere escluso dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir. 

L'agenzia ha risposto positivamente affermando che se il progetto risponderà ai criteri esposti,  i benefit offerti  dall'azienda non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente,

Vediamo  in maggiore dettaglio di cosa si tratta.

Car sharing, ricariche, mezzi pubblici come welfare aziendale

La Società   intende implementare un piano di welfare aziendale mediante l'introduzione di un'applicazione (APP) dedicata, per promuovere l'uso di servizi di  trasporto  rispettosi dell'ambiente (mobilità sostenibile) tra i suoi dipendenti. Questi servizi includono:

  • Car-Sharing: Solo per veicoli con motore elettrico, promuovendo l'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
  • Ricarica Elettrica: Per autovetture o motoveicoli, facilitando l'accesso a punti di ricarica e sostenendo l'uso di veicoli elettrici.
  • Bike-Sharing e Scooter-Sharing:  con  veicoli esclusivamente  elettrici, per incentivare alternative pulite al trasporto personale motorizzato.
  • Monopattino Elettrico:  per brevi tragitti urbani.
  • Utilizzo dei Mezzi di Trasporto Pubblico Locale: Biglietti singoli o abbonamenti per treno, metro, bus, traghetti, etc., promuovendo l'uso di sistemi di trasporto collettivo efficienti e sostenibili.

Nell'interpello viene inoltre precisato che 

  • Al fine di evitare un uso improprio dei servizi,  il piano di welfare  prevedrà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.
  • non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
  • i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit, 
  • i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casalavorocasa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo  da parte di altre persone

Viene  anche  sottolineata l'importanza della  promozione di servizi di mobilità sostenibile attraverso il welfare aziendale in quanto:

  1. Riduce l'Impatto Ambientale  delle emissioni inquinanti e  contribuisce alla decongestione del traffico urbano.
  2. Promuove l'Uso Conspevole delle Risors e incentiva comportamenti responsabili verso l'ambiente, sostenendo la transizione verso una mobilità più pulita.
  3. Favorisce la Socializzazione e il Benessere dei Dipendenti: Attraverso l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto, aumenta la coesione sociale e migliora la qualità della vita urbana.

Mobilità sostenibile come welfare: la risposta dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate ha confermato nella Risposta 74, (precisando che si tratta di considerazioni in linea generale ,  in quanto non è stata fornita una bozza del progetto aziendale)  che i servizi offerti tramite un APP, progettati per il tragitto casa-lavoro-casa,  cosi come descritti dall'istante, rientrano nell'esclusione dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir. 

Ha  richiamato  la circolare  55 del 2020  in cui si è specificato che  l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente si applica alle opere e servizi offerti :

  • alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi 
  • per specifiche finalità di utilità sociale, 
  • e sempre purché non siano erogazioni sostitutive in denaro.

Ha ricordato anche  nella risposta pubblicata il 31 ottobre 2019, n. 461, è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l'utilità in natura per i dipendenti da un  servizio di car pooling

In particolare ha anche  confermato  che tali  servizi di mobilità sostenibile, inclusa l'utilizzazione dell'APP, rispondono alle finalità di utilità sociale individuate dall'articolo 100 del Tuir,  concordando con l'istante sul collegamento alle istanze di sostenibilità ambientale previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, oltre che dagli obiettivi del Green Deal europeo. 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 25/03/2024


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