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Building automation: indicazioni dell'Enea per la detrazione del 65 per cento

Dal 6 settembre 2016 è possibile inviare all'ENEA la documentazione relativa agli interventi di “building automation” (dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti), per poter usufruire della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in questo caso sugli interventi di installazione dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti.

L'ENEA ha pubblicato un vademecum che qui alleghiamo,

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:

  • l’intervento deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali, eseguiti indipendentemente dalle installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale.
  • I dispositivi devono:
    a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
    b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
    c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Qualora i medesimi sistemi di building automation siano installati congiuntamente alle installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda o alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, previsti rispettivamente all’articolo 1, commi 346 e 347 della legge finanziaria 2007, la relativa spesa rientra nel valore massimo di detrazione già previsto nei medesimi commi.

OPERE AGEVOLABILI:

  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici.

Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 13/09/2016


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