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Secondo acconto IRAP: novità per le imprese agricole

Mercoledì 30 novembre 2016 scade il termine ultimo per il pagamento del secondo acconto per le imposte. Molte novità sono previste per l'IRAP delle imprese agricole, infatti ilcomma 70 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016) ha apportato una serie di modifiche all’articolo 3 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), non facendo più rientrare tra i soggetti passivi del tributo regionale:

  • i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del TUIR;
  • le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali (soggetti equiparati agli imprenditori agricoli dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227);
  • le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Conseguentemente, è stato eliminato dal testo normativo del predetto articolo 3 del decreto IRAP ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole ai fini del tributo regionale, pertanto i soggetti sopra elencati non sono tenuti a versare l'acconto IRAP 2016.

Lo stesso comma 70 ha abrogato anche l’articolo 45, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 97, che fissava all’1,90 per cento l’aliquota IRAP per i soggetti operanti nel settore agricolo, nonché per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del DPR n. 601 del 1973. Si ritiene, pertanto, che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esclusione dall’IRAP in commento riguardi le attività, appositamente richiamate dal comma 70, per le quali in precedenza si applicava l’aliquota dell’1,90 per cento (vedi Circolare Agenzia delle Entrate del 18.05.2016 n. 20/E).

Attenzione: Resta ferma l’applicazione dell’IRAP, con aliquota ordinaria, per le attività di agriturismo, allevamento - con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari - e per le attività connesse rientranti nell’articolo 56-bis del TUIR .


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 24/11/2016


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