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Erogazioni in denaro a istituzioni religiose: deducibili con quietanza dell'Ente

Anche le erogazioni liberali in denaro a favore di altre istituzioni religiose, per le quali i decreti attuativi che ne regolano le intese con lo Stato italiano prevedono le stesse modalità di documentazione (vale a dire l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno), per poter essere portate in deduzione dal reddito complessivo in dichiarazione, possono essere documentate, in alternativa alla ricevuta di versamento "tracciabile" (conto corrente postale, assegno bancario o circolare, bonifico, carta di debito, di credito o prepagata), tramite apposita quietanza rilasciata dall'ente religioso, con indicazione di:

  • numero progressivo dell'attestazione;
  • cognome, nome e comune di residenza del donante;
  • importo e causale dell'erogazione.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 19 giugno 2017 n. 72/E.

Il documento di prassi fa seguito alla circolare 7/2017, con la quale le Entrate aveva precisato che le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese, devono risultare, ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo, dall'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, dalla ricevuta rilasciata dall’azienda di credito in caso di bonifico bancario, dalle attestazioni o certificazioni rilasciate dalla Tavola valdese, su appositi stampati preintestati da questi predisposti e numerati.

Gli stampati devono contenere il numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l’importo e la causale dell’erogazione liberale. L'attestazione o certificazione può essere rilasciata e sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della Tavola valdese, anche da soggetti incaricati dalla Tavola valdese presso le chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese metodiste e valdesi.

Le stesse istruzioni valgono anche in ordine alle erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose per le quali nelle leggi di regolazione delle intese con lo Stato italiano, è prevista la deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF senza che, tuttavia, sia stato emanato alcun provvedimento in ordine alle modalità di documentazione, a fini fiscali, delle stesse, come nel caso delle erogazioni effettuate in favore dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (art. 16, legge 12 aprile 1995, n. 116) e della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (art. 26, legge 29 novembre 1995, n. 520).


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 22/06/2017


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