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Erogazioni liberali a favore di parrocchie detraibili/deducibili

La risposta dell’Agenzia ad un interpello di una parrocchia sulle modalità di detrazione delle erogazioni liberali, nel confermare tale possibilità ricorda la procedura per accedere all’agevolazione.
La risposta è contenuta della risoluzione n.89 dell’11 luglio 2017.
Le erogazioni liberali oggetto dell’interpello servivano per lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e di sue pertinenze.
La risoluzione nel riconoscere la possibilità di detrarre/dedurre le erogazioni liberali sia per le persone fisiche che per le imprese precisa che, come da istruzioni del MIBACT:

  • Resta fermo l’obbligo di acquisire il parere del competente comitato di settore del Consiglio per i beni culturali e paesaggistici da richiedersi tramite le direzioni generali competenti per settore, nel caso in cui l’erogazione liberale sia finalizzata ad un’iniziativa culturale.
  • è confermata la detraibilità e la deducibilità delle erogazioni liberali effettuate in favore della parrocchia, per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo, sia da persone fisiche/enti non commerciali che da imprese ai sensi rispettivamente dell’art. 15, comma 1, lettera h), art 147 e art. 100, comma 2, lettera f) del TUIR;
  • nel caso in cui il soggetto erogatore sia un’impresa o ente commerciale la  norma non prevede l’obbligo della stipula della convenzione;
  • il soggetto beneficiario deve richiedere al competente ufficio del MIBACT l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il relativo preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali.
  • Al  termine dei lavori o dell’iniziativa culturale deve presentare al medesimo  ufficio una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi o delle attività cui i benefici fiscali si riferiscono;
  • il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione.

Per approfondimenti si scarica qui  il testo della risoluzione n.89 dell’11 luglio 2017


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/07/2017


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