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Definizione liti pendenti 2017: cosa fare in caso di rettifica delle perdite

Nella recente Circolare 22/2017 dedicata alle cd. liti pendenti, cioè alle controversie tributarie in corso in ogni grado di giudizio con l'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito come comportarsi nel caso di rettifiche delle perdite. In particolare, per quanto concerne la determinazione dell’importo dovuto per la definizione delle liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento con il quale si è provveduto alla rettifica delle perdite, occorre distinguere le due diverse ipotesi in cui il contribuente intenda:

  • definire la lite ma non affrancare la perdita;
  • definire la lite e affrancare la perdita.

Nella prima ipotesi, il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata e la definizione non comporta l’utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica.
Nella seconda ipotesi, il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l’imposta “virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione ed in tal caso la definizione della lite comporta l’utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica. Se, in particolare, la rettifica delle perdite non ha comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione, è determinato sulla base della sola imposta “virtuale”, che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/08/2017


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