Con la risoluzione n.4 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il recupero in compensazione, tramite modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP), del credito riconosciuto dall’INPS su interessi e premi assicurativi relativi all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica , il cd. APE volontario.
L'APE volontario (l. 232 2016) è un prestito di importo pari alla pensione corrisposto in quote mensili da un istituto finanziatore, per il pensionamento anticipato dei lavoratori con almeno 20 anni di contributi e a cui manchino meno i 3 anni e 7 mesi all'età per la pensione di vecchiaia (nel 2018 erano 66 anni e 7 mesi).
La restituzione del prestito, garantita da una polizza assicurativa obbligatoria , avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di vent’anni.
A fronte degli interessi sul prestito e dei premi assicurativi versati con le rate di ammortamento la legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti fruiscano di un credito di imposta del 50% che viene recuperato dall'INPS in compensazione tramite il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP).
Il codice tributo da utilizzare è il seguente:
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“APVE”, denominato “APE VOLONTARIA – recupero credito d’imposta riconosciuto dall’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 177, della legge n. 232 del 2016”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il suddetto codice tributo va inserito nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui l’INPS debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”. Il campo “riferimento A” non è valorizzato.
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