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Agevolazioni fiscali disabili: si all'IVA al 4% per la domotica

Chiarimenti sulla possibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi gli elettrodomestici per la domotica, per persone con disabilità è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta all'interpello 422 del 24 ottobre 2019 allegato a questo articolo.

Andando con ordine, l'interpellante è affetto da handicap grave con diagnosi di paraplegia postchirurgica. Data la sua diagnosi ha la necessità di adattare l'ambiente domestico alle esigenze derivanti dai suoi problemi di salute e, pertanto, deve procedere all'acquisto di elettrodomestici e mobili rivolti a facilitare l'autosufficienza. A questo proposito vorrebbe usufruire delle agevolazioni previste dalla legge per i disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o pluriamputati. Ha allegato all'interpello in esame varie prescrizioni autorizzative rilasciate dai medici specialisti dell'ASL dalle quali risulta che lo stesso necessita di ausili e dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione domotica dell'ambiente e che sussiste il collegamento funzionale tra la tipologia della menomazione e il sussidio tecnico o informatico. L'istante ha chiesto se può procedere all'acquisto di beni con IVA ridotta al 4% e se può usufruire della detrazione Irpef. 

In merito al quesito relativo alla possibilità di acquistare beni con IVA al 4% l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'art. 1, comma 3-bis), del DL 202/1989 prevede che
"Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sonoassoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento".
L'aliquota si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.

In particolare ill DM 14.03.1998 prevede che

  • l'aliquota del 4 per cento si applica "Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.
  • Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

Con riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA agevolata, il soggetto portatore di handicap deve produrre:

  • il certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'ASL competente;
  • la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.

Con la risoluzione n. 57 del 2005 è stato precisato che il "controllo dell'ambiente" ricorre quando l'installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche consente al disabile il superamento degli impedimenti derivanti dal proprio handicap o il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio. Pertanto, l'utilizzo del sussidio deve portare ad una maggiore autosufficienza od integrazione da parte del soggetto disabile il quale, in tal modo, può vedere annullate o ridotte le difficoltà che il proprio stato determina in riferimento al rapporto funzionale con l'ambiente.
Pertanto l'agevolazione deve essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attest che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.

Per quanto riguarda, inoltre, il diritto alla detrazione Irpef,rientrano in questa categoria di spesa, a titolo esemplificativo:

  • i dispositivi medici aventi le finalità di facilitare l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento dei disabili;
  • l'acquisto o l'affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti
  • l'acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
  • l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • l'acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
  • l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
  • l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche.

Ai fini IRPEF per beneficiare delle agevolazioni in argomento occorre possedere, oltre alla certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva anche la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile. Tali certificati devono attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/10/2019


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