Ultime notizie
Archivio per Anno
Superbonus: ai fini della detrazione del 110% ciò che conta è il risultato finale

Con la Risposta n. 562 del 27 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate torna nuovamente ad esprimersi in materia di superbonus. In particolare si ammette la detrazione del 110% anche per lavori che vengono effettuati su un immobile di tipo C2, che solo al termine verrà annesso al preesistente fabbricato di categoria A3, costituendo così un unico complesso immobiliare di categoria abitativa. 

Il principio importante che evidenzia l’agenzia delle entrate è che non rileva il fatto che gli interventi da superbonus vengano effettuati su un immobile che nel corso dei lavori non è abitativo e che solo successivamente viene accorpato ad un secondo immobile già abitativo. Infatti il più delle volte, nelle istanze di interpello passate, la situazione di partenza era quella di più immobili non abitativi che successivamente al termine degli interventi da superbonus divenivano un unico immobile accatastato come residenziale. In questo caso si parla, invece, di una porzione di immobile della tipologia C2 sulla quale vengono effettuati interventi trainanti che in ultima istanza permetteranno, dopo l’accorpamento al secondo immobile A3, di ottenere l’immobile definitivo. In sostanza la maxi detrazione scaturisce unicamente dagli interventi effettuati sul C2 non andando a toccare se non in minima parte l’immobile già abitativo. Da qua il dubbio dell’istante circa l’accesso al superbonus. 

Il contribuente inoltre evidenzia che a seguito degli interventi solo l’immobile C2 effettuerebbe il doppio salto di classe energetica, mentre gli interventi, minimi, effettuati sull’immobile A2, cambio degli infissi, non garantirebbero tale doppio salto nel secondo immobile già considerato residenziale.

Rispondendo quindi a tutti i quesiti dell’istante, l’agenzia delle entrate evidenzia che: 

  • non è rilevante ai fini del 110% il fatto che gli interventi trainanti vengano effettuati sull’immobile C2, purchè, la destinazione residenziale finale emerga nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori e che da esso risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
  • stesso criterio di cui sopra, viene adottato anche per la determinazione di quale degli immobili deve garantire il doppio salto energetico. L’agenzia infatti precisa che l’APE iniziale ha il solo ruolo di fissare un punto di inizio, mentre è l’APE finale che deve determinare il doppio salto di classe energetica, valutando con ciò l’immobile risultante nel suo complesso e non considerandolo come composto, in origine da due immobili.
  • in merito al fatto che vengano solo cambiati gli infissi sull’immobile già abitativo, ciò è irrilevante (pur concorrendo al monte delle detrazioni), poichè quel che determinerà la maggiore detrazione del 110%, sarà l’immobile nel suo definitivo stato che rappresenterà l’obiettivo di tutti gli interventi fatti per giungere a quel risultato.
  • da ultimo, esprimendosi sulle modalità di pagamento, quel che è rilevante ai fini della detrazione è effettuare un c.d. bonifico parlante. La circ. 24/E/2020, in merito precisa che la possibilità di applicare l'aliquota più elevata non è impedita dalla circostanza che il pagamento delle relative spese sia stato effettuato utilizzando il bonifico predisposto per il pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio...infatti ai fini del Superbonus, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di indicare i dati necessari ai fini dell'applicazione del Superbonus quali, tra l'altro, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato l'applicazione, nonché di effettuare, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d'acconto dell’8%.

Fonte: Fisco Oggi
News del: 04/12/2020


«« Torna Indietro