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Fatturazione elettronica 2021 per le cessioni di rottami e pallets usati

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche (versione 1.6), di cui all’allegato A, approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, aggiornate nel loro contenuto ed utilizzo dal Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020. Le specifiche tecniche, come di consueto, vengono costantemente aggiornate: attualmente siamo alla versione 1.6.2 del 23 novembre 2020.

L’aggiornamento è stato reso necessario per incrementare il contenuto informativo del file xml della fattura elettronica, consentendo all’Agenzia delle entrate di preparare una bozza della dichiarazione IVA precompilata, dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Verrà introdotta un’apposita funzionalità all’interno dell’Area riservata del contribuente che consentirà di visualizzare, modificare e integrare i dati proposti.

Tra i campi oggetto di variazioni analizziamo il campo “Natura operazione”. In particolare, per quanto riguarda le operazioni in reverse charge, da quest’anno è stato soppresso il campo “generico” N6 – inversione contabile, per introdurre specifiche sottocategorie di dettaglio delle operazioni.

N6.1 Cessioni di rottami, cascami e pallet usati

Il codice N6.1 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via Sistema di Interscambi (SdI) per cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8 del Decreto IVA. Inoltre, vanno comprese anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la trasformazione dei rottami non ferrosi. Le cessioni dei predetti beni effettuate nei confronti di privati consumatori sono invece assoggettate ad IVA, secondo le regole ordinarie.

Il codice Natura N6.1 va utilizzato anche per le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la legge di Stabilità 2015 ha previsto che le cessioni di pallet “usati” debbano esser ricomprese tra i beni di cui all’articolo 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972.

Tali operazioni prevedono che il cessionario sia tenuto all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. Il venditore, al momento della cessione, dovrà emettere una fattura elettronica senza addebito d’imposta, riportando la Natura operazione “N6.1” nel file xml.

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale IVA approvata con il provvedimento Prot. n. 13095/2021, del 15 gennaio 2021.

Dal lato dell’acquirente, quest’ultimo dovrà provvedere a integrare la fattura con l’IVA, registrandola sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Il cessionario può scegliere, a sua discrezione, di assolvere l’onere di integrare la fattura in uno dei seguenti modi: integrando la fattura ricevuta (materializzando la fattura ed apponendo apposita dicitura/timbro di integrazione), oppure effettuando un’integrazione elettronica, ossia mediante creazione ed invio di un file xml separato al Sistema di Interscambio, utilizzando il nuovo Tipo documento “TD16 - Integrazione fattura da reverse charge interno”.

Si ricorda, infine, che il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione per i bancali ceduti insieme alla merce (beni venduti su pallet): tale operazione è accessoria rispetto alla cessione principale, in base alle disposizioni dell’articolo 12 del D.P.R. 633/1972.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 19/01/2021


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